Vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario

Attraverso la vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario svizzero, la SFMA promuove un mercato dei valori mobiliari e dei derivati ben funzionante e trasparente che a sua volta tutela i partecipanti ai mercati finanziari e gli investitori.

  • Legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (LINFMIA)
  • Ordinanza sull'infrastruttura del mercato finanziario (FinMIO)
  • Ordinanza sull'infrastruttura del mercato finanziario SFMA (LINFMIO-SFMA)
  • Legge sulle banche (LBCR)
  • Legge sulle borse (LBEST)
  • Legge sulla banca nazionale (LBN)
  • Ordinanza sulle banche nazionali (OBN)

La regolamentazione dell'infrastruttura del mercato finanziario si basa su diverse leggi: la legge sull'infrastruttura del mercato finanziario ( LInFi ), la legge sulle banche ( LBRE ), la legge sulle borse ( LBVM ) e la legge sulla Banca nazionale ( NBA). Le relative disposizioni d’esecuzione sono disciplinate nell’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OsFiMA), nell’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria della SFMA (OsFi-SFMA) e nell’Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN). La vigilanza della SFMA sulle infrastrutture del mercato finanziario si basa in gran parte sulla legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (LINFMIA) in combinazione con l'ordinanza sull'infrastruttura del mercato finanziario (FinMIO).

Infrastrutture del mercato finanziario vigilate

I servizi forniti dalle infrastrutture del mercato finanziario (vale a dire commercio, compensazione, regolamento e custodia di titoli) costituiscono la spina dorsale essenziale di un mercato dei capitali efficiente e funzionale. Rappresentano inoltre un collegamento essenziale con i mercati internazionali dei capitali. Sono considerati infrastrutture del mercato finanziario secondo la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LinM) i seguenti fornitori di servizi:

  • luoghi di negoziazione, ovvero borse o sistemi multilaterali di negoziazione (LinM, art. 26)
  • controparti centrali (LinM, art. 48)
  • depositari centrali di valori mobiliari (LinM, art. 61)
  • repertori di dati sulle negoziazioni (LinM, art. 74)
  • sistemi di pagamento (LinM, art. 81).

Sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario estero

Le infrastrutture del mercato finanziario estero riconosciute dalla SFMA sono vigilate dall'autorità di vigilanza estera competente. La SFMA scambia informazioni con queste autorità, se necessario.