Sinistri di responsabilità a seguito di incidenti stradali

Il diritto svizzero ha semplificato le procedure per le richieste di responsabilità derivanti da incidenti stradali soggetti a disposizioni internazionali.

  • Ufficio nazionale svizzero delle assicurazioni (NBI)
  • Fondo nazionale svizzero di garanzia (NGF)
  • Legge sulla circolazione stradale (RTA) art. 79e (in tedesco, francese e italiano)

Il diritto svizzero prevede una gestione semplificata delle richieste di responsabilità derivanti da incidenti stradali soggetti a disposizioni internazionali. L'articolo 79 a-d della Legge sulla circolazione stradale (LStr) prevede:

  • un punto di contatto per i danneggiati e le organizzazioni delle assicurazioni sociali;
  • l'obbligo degli assicuratori di responsabilità civile di nominare un mandatario per i sinistri all'estero;
  • l'obbligo degli assicuratori di responsabilità civile e i mandatari stranieri di offrire un risarcimento entro tre mesi dal sinistro;
  • un organismo davanti al quale i sinistri domiciliati in Svizzera possono presentare richieste di risarcimento a determinate condizioni.

La legge le disposizioni si applicano solo ai Paesi che riconoscono alla Svizzera diritti reciproci. Come previsto dall'articolo 79e cpv. 2 LRT, la SFMA inserisce i nomi di questi Paesi in un elenco di reciprocità:

  • Attualmente solo il Principato del Liechtenstein concede alla Svizzera questi diritti.

Per ulteriori informazioni sui mandatari esteri e sull'organismo di indennizzo consultare l'Ufficio nazionale svizzero delle assicurazioni e il sito web del Fondo nazionale di garanzia.