Disposizioni tecniche

Le compagnie di assicurazione devono prevedere accantonamenti per gli obblighi contrattuali assunti. La SFMA emana norme in materia, il cui rispetto viene verificato almeno una volta all'anno.

Oltre alla legge sulla sorveglianza delle assicurazioni ( LSA ) e all'ordinanza sulla sorveglianza delle assicurazioni ( ISO ), l'ordinanza sulla sorveglianza delle assicurazioni SFMA ( ISO-SFMA ) disciplina nei dettagli il tipo e la portata delle disposizioni nei singoli settori assicurativi. Nello specifico, le disposizioni per l'assicurazione sulla vita sono disciplinate dagli articoli 28-41 e quelle per l'assicurazione contro i danni dagli articoli 42-51. L'assicurazione sanitaria complementare presenta peculiarità legate all'obbligo di approvazione tariffaria. Per questo motivo a questo settore si applicano norme particolari, rinvenibili negli articoli 52-54. Norme particolari valgono anche per le disposizioni relative all'attività di riassicurazione elencate negli articoli 55-56. Le imprese di assicurazione devono indicare nel loro piano aziendale i principi secondo i quali costituiscono e liquidano le loro riserve tecniche (art. 4 cpv. 2 lett. d LISA). La SFMA e le società di audit vigilano sul rispetto delle regole di norma su base annuale e anche in circostanze particolari. Per garantire il rispetto di queste regole, la SFMA effettua anche revisioni di vigilanza in loco di compagnie assicurative selezionate.