Vigilanza generale sui mercati: insider trading e manipolazione del mercato
SFMA indaga e sanziona l'insider trading e la manipolazione del mercato da parte di tutti i partecipanti al mercato. Esamina i rapporti delle borse e delle autorità di vigilanza estere, le informazioni ottenute nel corso della normale vigilanza e il proprio monitoraggio del mercato. La SFMA coordina questi sforzi con la Procura generale della Repubblica, che è responsabile del perseguimento dei reati legati agli abusi di mercato.
- Legge sull'infrastruttura del mercato finanziario
- Ordinanza sull'infrastruttura del mercato finanziario
La SFMA sanziona l'insider trading e la manipolazione del mercato ai sensi della legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (FinMIA). Può far rispettare le norme sugli abusi di mercato della LInFi, dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (LinMIO) e in particolare della Circolare SFMA 2013/8 "Regole di condotta sul mercato" contro tutti gli operatori di mercato, persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno a vigilanza prudenziale. La SFMA si occupa delle violazioni da parte di istituti autorizzati e dei loro collaboratori sul mercato mobiliare svizzero, nonché di gravi abusi di mercato su mercati simili in Svizzera e all'estero.
Documenti
Indagini e procedimenti esecutivi
Le indagini della SFMA sugli abusi di mercato vengono avviate da: rapporti di unità di monitoraggio delle borse informazioni sul monitoraggio del mercato proprio della SFMA ottenute nel corso della normale vigilanza e da autorità estere, terzi o stampa. La SFMA indaga su tutti gli indizi fondati di abusi di mercato, ad esempio esaminando i documenti forniti dalle borse o richiesti alle banche e ai partecipanti al mercato coinvolti. Oltre alla documentazione contabile, agli organigrammi, alle direttive interne e ai giornali di borsa, può richiedere anche la divulgazione delle telefonate e della corrispondenza elettronica dei collaboratori del commercio di titoli, nonché informazioni e dichiarazioni degli interessati. Le indagini si concludono con una proposta di avvio del procedimento esecutivo oppure con una relazione finale. La SFMA conduce indagini approfondite e, se del caso, procedimenti esecutivi, principalmente in relazione a gravi violazioni dell'integrità del mercato e sospetta manipolazione del mercato (senza il sospetto di manipolazione criminale dei prezzi) e dove sono coinvolti i titolari delle licenze.
Possibili misure correttive
La SFMA può emettere sentenze dichiarative, confiscare o ordinare la restituzione di profitti generati illegalmente e pubblicare sentenze definitive laddove il divieto di manipolazione del mercato e di insider trading sia stato gravemente violato. Agli istituti assoggettati a vigilanza prudenziale come ad esempio banche e società di intermediazione mobiliare possono tuttavia essere applicati in qualsiasi momento tutti gli strumenti esecutivi previsti dagli articoli 29-37 LFINMAS. Ciò comporta la nomina di agenti investigativi e l'emissione di un divieto per un settore o un'attività a livello individuale.
Denunce penali
La SFMA è tenuta a informare l'autorità di perseguimento penale competente di qualsiasi attività criminale di cui viene a conoscenza. Poiché gli elementi di insider trading e di manipolazione del mercato o dei prezzi sono in gran parte gli stessi reati di vigilanza e penali secondo la legge sull'infrastruttura finanziaria, la SFMA coordina sin dall'inizio e in modo continuativo le sue indagini con la Procura generale.