Base giuridica per il risanamento e la risoluzione delle infrastrutture del mercato finanziario
I principi del diritto del mercato finanziario per le infrastrutture del mercato finanziario (IMF) in materia di risanamento e risoluzione sono contenuti principalmente nella legge sull'infrastruttura finanziaria (LinMI) e nell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (FinMIO) basata su di essa.
Dal punto di vista del risanamento e della risoluzione, le disposizioni della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) sui requisiti particolari delle infrastrutture del mercato finanziario (IMF) di importanza sistemica (artt. 23, 24 e 25 cpv. 4 LInFi) e le disposizioni relative al diritto fallimentare (art. 88 ss. LInFi) sono particolarmente rilevanti. Per quanto riguarda le misure di protezione, la ristrutturazione e il fallimento per le infrastrutture del mercato finanziario, si applicano pertanto per analogia le disposizioni relative al diritto sull'insolvenza bancaria (art. 25 segg. LBCR e BIO-SFMA).
L'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OsInFi) contiene ulteriori disposizioni di esecuzione. Con particolare attenzione al risanamento e alla risoluzione, queste includono in particolare le disposizioni sulla pianificazione del risanamento e della risoluzione (art. 20 FinMIO) e sulle misure per migliorare la possibilità di risoluzione delle FMI di rilevanza sistemica (art. 21 FinMIO).