Base giuridica per la risoluzione delle società significative del gruppo

Gli istituti finanziari talvolta esternalizzano funzioni a livello di gruppo a società di servizi dedicate. La SFMA può identificare le filiali degli assoggettati e designarle come società significative del gruppo. Ciò significa che in caso di rischio di insolvenza queste società rientrano nel mandato della SFMA.

Oltre alle società madri del gruppo, la SFMA è responsabile dell'insolvenza anche di società importanti del gruppo di assoggettati.

In Svizzera ciò vale per determinate società del gruppo di banche, assicurazioni e infrastrutture del mercato finanziario che svolgono funzioni importanti per attività soggette ad autorizzazione. Le funzioni che possono portare alla designazione come società significativa del gruppo includono in particolare le seguenti (elenco non esaustivo):

Documenti

Banche e infrastrutture del mercato finanziarioCompagnie assicurative
Gestione della liquiditàFunzione di holding
TesoreriaSottoscrizione
Rischio gestioneGestione polizze esistenti
Gestione anagraficaSinistri liquidazione
ContabilitàContabilità
HRHR
ITIT
Trading e liquidazioneInvestimenti
Legale e compliance.
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La SFMA designa le società significative del gruppo non appena vengono identificate e le pubblica.

La legislazione prevede la risoluzione coordinata (ristrutturazione o fallimento) di banche, assicurazioni o infrastrutture del mercato finanziario (titolari di licenza) e società importanti del gruppo in caso di insolvenza ai sensi Il mandato della SFMA.

La base giuridica è costituita dalla Legge sulle banche (basata sull'art. 2 bis LBCR), dalla Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (basata sull'art. 2 a LSA) e dalla Legge sull'infrastruttura finanziaria (basata sull'art. 3 LInFi) nonché dalle relative ordinanze di esecuzione (cfr. anche «Base giuridica»).

Per le società importanti del gruppo di banche di rilevanza sistemica esistono inoltre requisiti particolari in materia di capitale e liquidità, organizzazione e garanzia. del servizio permanente (art. 66 ss. BO). Questi requisiti valgono per analogia anche per le società importanti del gruppo di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 15 cpv. 3 LInFi).