Base giuridica per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione
Dal 2024 sia la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (ISA) che l'ordinanza sulla sorveglianza delle assicurazioni (ISO) contengono requisiti specifici e disposizioni procedurali per la pianificazione del risanamento e della risoluzione del settore assicurativo.
Il settore assicurativo svolge compiti importanti nella distribuzione dei rischi e fornisce quindi un contributo decisivo al funzionamento dell'economia reale e dei mercati finanziari. Un fallimento non coordinato – soprattutto di grandi istituzioni – avrebbe ripercussioni anche sul sistema finanziario e sull’economia reale. Di conseguenza, recentemente sono state lanciate iniziative a livello internazionale e nazionale per migliorare ulteriormente la resilienza e la pianificazione delle crisi di questi istituti e delle autorità competenti in materia di insolvenza.
Le disposizioni della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (LSA) sulle misure di protezione (art. 51), le misure in caso di rischio di insolvenza e di liquidazione (art. 51 segg. LSA) nonché le disposizioni procedurali (art. 54 segg. LSA) definiscono i poteri della SFMA come competente autorità in materia di insolvenza delle imprese di assicurazione.
L'articolo 22a LSA in combinato disposto con le disposizioni di esecuzione dell'OS (98 b segg.) definisce i poteri e le condizioni in base ai quali la SFMA deve esigere dalle imprese di assicurazione economicamente rilevanti l'elaborazione di un piano di risanamento.